ECCO LA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA
DA CATANIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
7 luglio 2012"Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per il rilancio e la promozione del settore ippico nonchè in materia di scommesse ippiche"
Onorevoli Deputati!
Lo stato di crisi strutturale del comparto ippico impone un intervento immediato senza il quale l’intera filiera rischia il collasso.
Con la presente proposta di legge si propone una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell’allevamento equino nel quale l’Italia si colloca fra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l’obiettivo di rilanciare l’impresa ippica e di salvaguardare l’attività degli oltre cinquantamila addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.
La proposta di legge definisce una soluzione strutturale alla crisi dell’ippica attraverso il passaggio, a decorrere dal 2013, di una serie di attribuzioni sulla gestione operativa delle corse dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ad una costituenda associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi dotati dei prescritti requisiti economici e di onorabilità.
In particolare l’articolo 1 istituisce la Lega ippica italiana, di seguito "Lega", associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi, sottoponendola all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’articolo 2 fissa entro il 30 luglio 2012 il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri essenziali per il funzionamento della Lega nonchè gli elementi base della ristrutturazione dell’ippica, in particolare fissando i requisiti che devono possedere gli ippodromi per essere classificati di interesse nazionale o locale.
L’articolo 3 sopprime l’ASSI dal primo gennaio 2013 e trasferisce le funzioni svolte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: tali funzioni saranno essenzialmente di indirizzo, controllo e vigilanza della Lega oltre all’esecuzione della giustizia sportiva di secondo grado. Inoltre ai punti b) e c) affida al MIPAF il compito di stabilire i requisiti tecnici, economici e di onorabilità dei soci, da precisare in funzione della categoria ( ippodromi, allevatori, proprietari) con parametri riconducibili alla classificazione degli ippodromi, al patrimonio netto delle società di gestione, agli anni di attività, al numero di prodotti qualificati, ai premi vinti e ai requisiti di onorabilità già previsti dalla legge per i concessionari di gioco pubblico.
L’articolo 4 fissa nel 31 ottobre 2012 il termine entro il quale la Lega approva il suo statuto (stabilendo, tra l’altro, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei Conti) e nel 31 dicembre dello stesso anno il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività. Prevede inoltre che l'Assemblea dei Soci nomini un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal MIPAAF, uno designato da AAMS, uno scelto dai soci "proprietari di trotto", uno dai soci "proprietari di galoppo", uno dai soci "allevatori di trotto", uno dai soci "allevatori di galoppo", quattro scelti dai soci"società di gestione degli ippodromi" e un presidente con requisiti di elevata esperienza in istituzioni e organi dello stato e competenza nel settore dei giochi pubblici e dell'ippica. Inoltre si prevede che l'Assemblea dei soci nomini il collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui Presidente sia un membro della Corte dei Conti. Entro la data di insediamento del Consiglio Direttivo, le Associazioni di Categoria rappresentative di Allevatori Trotto e Galoppo, Proprietari Trotto e Galoppo, Allenatori Trotto e Galoppo, Fantini e Guidatori, provvederanno a nominare i loro rappresentanti in costituende Consulte Tecniche Trotto e Galoppo, formate da otto componenti ciascuna. Le Associazioni di categoria , costituendo le Consulte tecniche avranno un ruolo fondamentale in quanto le Consulte saranno interpellate costantemente dagli organi Tecnici della Lega previsti nell’organizzazione della Lega, su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare . L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi in via ordinaria due volte l’anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. L’organigramma iniziale della Lega Ippica Italiana e pertanto riassumibile secondo il seguente schema:
Conseguentemente l’articolo 5 individua le attività che dal primo gennaio 2013 saranno di competenza della Lega, tra cui l’erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi.
L’articolo 6 stabilisce, inoltre, che la Lega fornisce all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annualmente le proprie valutazione sull’andamento delle scommesse su base ippica e le indicazioni su eventuali miglioramenti.
L’articolo 7 fissa alcuni essenziali principi di funzionamento economico e contabile della Lega: l’obbligo della chiusura in pareggio del bilancio ed il divieto di indebitamento con istituti finanziari.
L’articolo 8 individua le fonti che alimentano il fondo di dotazione annuale della Lega; le risorse deriveranno:
a) dalle quote associative alla Lega;
b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento attualmente destinata ad ASSI);
c) dalla cessione dei diritti televisivi;
d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2017), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;
e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;
f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall’introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l’evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche).
L’articolo 9 prevede, a decorrere dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge, una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l’obiettivo di innalzare il livello delle vincite di almeno 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale (portandolo così almeno al 75 per cento della raccolta). In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri giochi del portafoglio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulla corse dei cavalli.
L’articolo 10 abroga le disposizioni vigenti relative al finanziamento dell’ASSI.
L’articolo 11 destina all’ASSI per il 2012, il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), prevede il passaggio, dal 1° gennaio 2013, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche dall’ASSI alla Lega e, infine, sopprime il contributo medesimo dal 2018.
Il rilancio del comparto ippico attraverso la riforma strutturale del settore definita dalla proposta di legge non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti:
a. il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 è già attualmente in vigore;
b. quello di cui alla lettera d) dello stesso comma 1 è sostitutivo di quello previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed è finanziato dalle maggiori entrate derivate dall’aumento delle scommesse (il citato comma, infatti, è modificato dall’articolo 10); inoltre l’articolo 8 trasforma questo contributo da permanente a temporaneo, prevedendosene all’articolo 11 l’abolizione al 31 dicembre 2017;
c. i contributi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 1 derivano da entrate nuove ed aggiuntive rispetto a quelle attualmente in essere.
La riduzione delle imposte gravanti sulle scommesse ippiche prevista all’articolo 9 a circa il 2 per cento della raccolta (effetto combinato della diminuzione della quota di prelievo sulla raccolta e della contrazione dell’aliquota del prelievo destinata all’erario) è un elemento essenziale per il rilancio della scommessa ippica, la fonte naturale ed autonoma di finanziamento del settore. La minore quota di prelievo erariale potrà essere sostanzialmente compensata attraverso l’incremento della raccolta.
Si consideri, infatti, che il gettito erariale per il 2011 del gioco su base ippica è stato di appena 60 milioni di euro, connesso ad una declinante raccolta di 1.370 milioni di euro, e che al 31 marzo 2012 il movimento nazionale della raccolta di scommesse ippiche era in caduta di oltre il 40 per cento, percentuale gravemente influenzata da quarantacinque giorni di sciopero fra gennaio e febbraio. Si può ipotizzare che nei primi otto mesi la perdita si attesti al 30 per cento con un movimento nazionale pari a 750 milioni di euro.
Ipotizzando che tutte le innovazioni previste dall’articolo 9 possano entrare in funzione dal 1° ottobre 2012, si può prevedere un’inversione di tendenza tale da comportare nell’ultimo trimestre una leggera crescita (circa 5 per cento), per cui il movimento nazionale del periodo da ottobre a dicembre sarà pari a 350 milioni di euro. Il movimento totale per il 2012 potrà quindi raggiungere 1.100 milioni di euro.
Per il 2013, per effetto del moltiplicatore teorico sul gioco (pari al 22 per cento) dato dal minor prelievo, della nuova formula delle scommesse quartè e quintè che dovranno prevedere vincite di consolazione (dagli attuali 30 milioni è prevedibile raggiungere un movimento di 100-120 milioni), del recupero del gioco disperso per effetto delle complicanze prodotte dal "doppio totalizzatore" e per l’avvio di un’adeguata campagna pubblicitaria, si può ipotizzare un incremento medio della raccolta del 20 per cento, che si attesterebbe a 1.325 milioni di euro.
Negli anni successivi per effetto del riassetto del settore, del recupero di credibilità, di nuovi prodotti e della spinta commerciale dei concessionari e degli ippodromi fortemente pubblicizzati, si può prevedere un incremento medio della raccolta del 10 per cento annuo.
Sulla base delle ipotesi enunciate l’andamento annuale dal 2013 al 2017 della raccolta, della quota della Lega e delle imposte è quello rappresentato nella tabella A (dati in mln di euro).
2013 2014 2015 2016 2017
Movimento 1.325 1.457 1.602 1.762 1.938
Quota L.I.I. 166 182 200 220 242
Imposta unica 26.5 29 32 35 38.5
La tabella B riassume il "conto economico" complessivo del movimento ippico in conseguenza dell’approvazione della proposta di legge. Si può notare che l’equilibrio economico si raggiunge attorno ai 340 milioni di euro, a partire dal 2018, autofinanziati dal settore.
Tale bilanciamento tra entrate e uscite si ottiene grazie ad una importante opera di razionalizzazione delle spese del settore. In particolare:
1) i montepremi per le corse raggiungono il valore annuale di 176 milioni di euro ben inferiore ai 250 del 2004-5;
2) i 104 -117 milioni di euro destinati agli ippodromi sono ora destinati in parte alla ristrutturazione degli ippodromi. Infatti il rilancio dell’ippica non può prescindere dal rinnovo degli impianti principali per renderli più adeguati agli standard europei che vedono questi luoghi come centri di svago ed intrattenimento in contesti architettonici ed ambientali preziosi, finalizzato anche ad aumentare la frequentazione di pubblico compresi giovani e famiglie. Pertanto la voce "remunerazione degli ippodromi" comprende anche quanto attualmente presente nel cosiddetto "fondo investimenti" dell’ASSI.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. E’ istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata "Lega", associazione senza fini di lucro sottoposta all’indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 2.
Articolo 2
1. Entro il 31 luglio 2012 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti:
a) definisce lo schema dello statuto provvisorio della Lega, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di seguito denominata "AAMS"; il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente della Lega sino alla nomina del presidente definitivo secondo la procedura ed i criteri previsti dallo statuto definitivo;
b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l’iscrizione alla Lega per l’anno 2012; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell’associazione e per l’esecuzione delle attività della Lega;
c) definisce i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti alla Lega;
d) definisce lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega supportati da idonea documentazione a garanzia dell’effettiva realizzazione. all’effettiva attuazione degli investimenti previsti nel citato piano è subordinata la possibilità per le società di gestione di essere iscritte alla Lega a decorrere dal primo gennaio 2014;
e) definisce i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che devono possedere, nonchè le modalità di partecipazione consultiva alla Lega degli allenatori, dei guidatori, dei fantini e degli altri soggetti della filiera ippica;
f) definisce i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
g) definisce le regole per il funzionamento della giustizia sportiva prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.
Articolo 3
1. A decorrere dal primo gennaio 2013 l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) è soppressa. Le funzioni svolte dall’ASSI sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, che le esercita attraverso una apposita direzione generale.
Entro il 31 ottobre 2012 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di liquidazione dell’ASSI e del personale trasferito nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quello posto in mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni.
2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono poste a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c). A decorrere dal 1° gennaio 2013 lo stesso Ministero è responsabile della definizione e dell’aggiornamento:
a) dei regolamenti tecnici delle corse;
b) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
c) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;
d) dell’approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dalla Lega;
e) dei criteri per il controllo dell’antidoping;
f) dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina dei presidenti delle giurie;
g) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega e della vigilanza e controllo dell’operato, anche contabile, della stessa Lega;
h) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva assicurando l’esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;
i) dell’elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui assicura anche il controllo periodico;
l) della tenuta dei libri genealogici dell’ippica.
Articolo 4
1. Entro il 31 ottobre 2012 la Lega approva lo schema dello statuto definitivo per sottoporlo all’approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al parere dell’AAMS; lo statuto prevede che l'assemblea nomini un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal MIPAAF, uno designato da AAMS, uno scelto dai soci "proprietari di trotto", uno dai soci "proprietari di galoppo", uno dai soci "allevatori di trotto", uno dai soci "allevatori di galoppo", quattro scelti dai soci"società di gestione degli ippodromi" e un presidente con requisiti di elevata esperienza in istituzioni e organi dello stato e competenza nel settore dei giochi pubblici e dell'ippica che nel consiglio direttivo vi sia un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che il collegio dei revisori sia presieduto da un membro della Corte dei Conti. che l'Assemblea dei soci nomini il collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui Presidente sia designato dalla Corte dei Conti. Entro la data di insediamento del Consiglio Direttivo, le Associazioni di Categoria rappresentative di Allevatori Trotto e Galoppo, Proprietari Trotto e Galoppo, Allenatori Trotto e Galoppo, Fantini e Guidatori, provvederanno a nominare i loro rappresentanti nella Consulte Tecnica Trotto e Consulta Tecnica Galoppo, nel numero di otto componenti ciascuna. Le Consulte tecniche saranno sentite dal Consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare.
2.L’Assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del Presidente della Lega in via ordinaria due volte l’anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci."
3. La struttura organizzativa della Lega dovrà prevedere un Direttore Generale, responsabili delle funzioni organizzative marketing-comunicazione, amministrazione-finanza e controllo,sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I responsabili delle aree tecniche saranno tenuti a convocare con cadenza almeno bimestrale le Consulte Tecniche e avranno diritto di voto, oltre agli otto componenti designati dalla Associazioni, all'interno delle rispettive consulte Tecniche in caso di voti paritetici che ne impediscano le decisioni.
4. Entro il 31 dicembre 2012 la Lega costituisce tutti gli organi previsti dallo statuto, nomina i suoi rappresentanti legali, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013.
Articolo 5
1. A decorrere dal primo gennaio 2013 la Lega assicura:
a) la definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all’articolo 8;
c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra spese di funzionamento della Lega, spese funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, compreso il controllo antidoping, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
d) l’erogazione dei premi delle corse agli aventi diritto nonchè la remunerazione agli ippodromi;
e) il coordinamento e l’esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
g) l’esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;
h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f);
i) la regolare e tempestiva esecuzione dell’attività antidoping;
l) la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonchè la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
m) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l’ottimizzazione della raccolta delle scommesse.
Articolo 6
1. La Lega, con cadenza almeno annuale, trasmette all’AAMS e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la propria valutazione sull’andamento delle scommesse su base ippica e fornisce indicazioni su eventuali miglioramenti e variazioni da apportare alle stesse scommesse.
Articolo 7
1. La Lega non può ricorrere all’indebitamento con istituti finanziari o con fornitori di qualsiasi genere ed ha l’obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio.
Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:
a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell’anno successivo;
b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l’anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.
Articolo 8
1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:
a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega; la quota è versata mensilmente alla stessa Lega dall’AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l’AAMS risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l’AAMS entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispone l’aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;
c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;
d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al quattro per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l’anno 2012, 140 milioni di euro per l’anno 2013, 130 milioni di euro per l’anno 2014, 100 milioni di euro per l’anno 2015, 70 milioni di euro per l’anno 2016, 50 milioni di euro per l’anno 2017; il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all’interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell’ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L’AAMS entro il 31 ottobre 2012 definisce, nell’ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonchè le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla Lega prioritariamente al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici e al sostegno del miglioramento delle razze indigene;
f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L’AAMS entro il 31 ottobre 2012 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.
Articolo 9
1. L’AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:
a) l’unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) l’adozione, a seguito dell’attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 ed il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata "payout", compreso tra il 74 ed il 76 per cento; l’invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quartè e Quintè, già gestite dal totalizzatore dell’ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell’ASSI pari al 50 per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l’adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l’applicazione di un’imposta unica e di un prelievo destinato all’ASSI pari, rispettivamente, all’1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua.
Articolo 10
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 281 le parole "e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse" sono soppresse;
b) al comma 282 le parole "e all'UNIRE" e "e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali." sono soppresse.
Articolo 11
1. Per l’anno 2012 il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato all’ASSI.
2. A decorrere dal primo gennaio 2013 le quote di prelievo destinate all’ASSI di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono destinate alla Lega.
3. A decorrere dal primo gennaio 2018 il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) è soppresso
Onorevoli Deputati!
Lo stato di crisi strutturale del comparto ippico impone un intervento immediato senza il quale l’intera filiera rischia il collasso.
Con la presente proposta di legge si propone una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell’allevamento equino nel quale l’Italia si colloca fra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l’obiettivo di rilanciare l’impresa ippica e di salvaguardare l’attività degli oltre cinquantamila addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.
La proposta di legge definisce una soluzione strutturale alla crisi dell’ippica attraverso il passaggio, a decorrere dal 2013, di una serie di attribuzioni sulla gestione operativa delle corse dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ad una costituenda associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi dotati dei prescritti requisiti economici e di onorabilità.
In particolare l’articolo 1 istituisce la Lega ippica italiana, di seguito "Lega", associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi, sottoponendola all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’articolo 2 fissa entro il 30 luglio 2012 il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri essenziali per il funzionamento della Lega nonchè gli elementi base della ristrutturazione dell’ippica, in particolare fissando i requisiti che devono possedere gli ippodromi per essere classificati di interesse nazionale o locale.
L’articolo 3 sopprime l’ASSI dal primo gennaio 2013 e trasferisce le funzioni svolte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: tali funzioni saranno essenzialmente di indirizzo, controllo e vigilanza della Lega oltre all’esecuzione della giustizia sportiva di secondo grado. Inoltre ai punti b) e c) affida al MIPAF il compito di stabilire i requisiti tecnici, economici e di onorabilità dei soci, da precisare in funzione della categoria ( ippodromi, allevatori, proprietari) con parametri riconducibili alla classificazione degli ippodromi, al patrimonio netto delle società di gestione, agli anni di attività, al numero di prodotti qualificati, ai premi vinti e ai requisiti di onorabilità già previsti dalla legge per i concessionari di gioco pubblico.
L’articolo 4 fissa nel 31 ottobre 2012 il termine entro il quale la Lega approva il suo statuto (stabilendo, tra l’altro, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei Conti) e nel 31 dicembre dello stesso anno il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività. Prevede inoltre che l'Assemblea dei Soci nomini un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal MIPAAF, uno designato da AAMS, uno scelto dai soci "proprietari di trotto", uno dai soci "proprietari di galoppo", uno dai soci "allevatori di trotto", uno dai soci "allevatori di galoppo", quattro scelti dai soci"società di gestione degli ippodromi" e un presidente con requisiti di elevata esperienza in istituzioni e organi dello stato e competenza nel settore dei giochi pubblici e dell'ippica. Inoltre si prevede che l'Assemblea dei soci nomini il collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui Presidente sia un membro della Corte dei Conti. Entro la data di insediamento del Consiglio Direttivo, le Associazioni di Categoria rappresentative di Allevatori Trotto e Galoppo, Proprietari Trotto e Galoppo, Allenatori Trotto e Galoppo, Fantini e Guidatori, provvederanno a nominare i loro rappresentanti in costituende Consulte Tecniche Trotto e Galoppo, formate da otto componenti ciascuna. Le Associazioni di categoria , costituendo le Consulte tecniche avranno un ruolo fondamentale in quanto le Consulte saranno interpellate costantemente dagli organi Tecnici della Lega previsti nell’organizzazione della Lega, su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare . L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi in via ordinaria due volte l’anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. L’organigramma iniziale della Lega Ippica Italiana e pertanto riassumibile secondo il seguente schema:
Conseguentemente l’articolo 5 individua le attività che dal primo gennaio 2013 saranno di competenza della Lega, tra cui l’erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi.
L’articolo 6 stabilisce, inoltre, che la Lega fornisce all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annualmente le proprie valutazione sull’andamento delle scommesse su base ippica e le indicazioni su eventuali miglioramenti.
L’articolo 7 fissa alcuni essenziali principi di funzionamento economico e contabile della Lega: l’obbligo della chiusura in pareggio del bilancio ed il divieto di indebitamento con istituti finanziari.
L’articolo 8 individua le fonti che alimentano il fondo di dotazione annuale della Lega; le risorse deriveranno:
a) dalle quote associative alla Lega;
b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento attualmente destinata ad ASSI);
c) dalla cessione dei diritti televisivi;
d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2017), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;
e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;
f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall’introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l’evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche).
L’articolo 9 prevede, a decorrere dal terzo mese successivo all’entrata in vigore della legge, una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l’obiettivo di innalzare il livello delle vincite di almeno 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale (portandolo così almeno al 75 per cento della raccolta). In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri giochi del portafoglio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulla corse dei cavalli.
L’articolo 10 abroga le disposizioni vigenti relative al finanziamento dell’ASSI.
L’articolo 11 destina all’ASSI per il 2012, il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), prevede il passaggio, dal 1° gennaio 2013, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche dall’ASSI alla Lega e, infine, sopprime il contributo medesimo dal 2018.
Il rilancio del comparto ippico attraverso la riforma strutturale del settore definita dalla proposta di legge non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti:
a. il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 è già attualmente in vigore;
b. quello di cui alla lettera d) dello stesso comma 1 è sostitutivo di quello previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed è finanziato dalle maggiori entrate derivate dall’aumento delle scommesse (il citato comma, infatti, è modificato dall’articolo 10); inoltre l’articolo 8 trasforma questo contributo da permanente a temporaneo, prevedendosene all’articolo 11 l’abolizione al 31 dicembre 2017;
c. i contributi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 1 derivano da entrate nuove ed aggiuntive rispetto a quelle attualmente in essere.
La riduzione delle imposte gravanti sulle scommesse ippiche prevista all’articolo 9 a circa il 2 per cento della raccolta (effetto combinato della diminuzione della quota di prelievo sulla raccolta e della contrazione dell’aliquota del prelievo destinata all’erario) è un elemento essenziale per il rilancio della scommessa ippica, la fonte naturale ed autonoma di finanziamento del settore. La minore quota di prelievo erariale potrà essere sostanzialmente compensata attraverso l’incremento della raccolta.
Si consideri, infatti, che il gettito erariale per il 2011 del gioco su base ippica è stato di appena 60 milioni di euro, connesso ad una declinante raccolta di 1.370 milioni di euro, e che al 31 marzo 2012 il movimento nazionale della raccolta di scommesse ippiche era in caduta di oltre il 40 per cento, percentuale gravemente influenzata da quarantacinque giorni di sciopero fra gennaio e febbraio. Si può ipotizzare che nei primi otto mesi la perdita si attesti al 30 per cento con un movimento nazionale pari a 750 milioni di euro.
Ipotizzando che tutte le innovazioni previste dall’articolo 9 possano entrare in funzione dal 1° ottobre 2012, si può prevedere un’inversione di tendenza tale da comportare nell’ultimo trimestre una leggera crescita (circa 5 per cento), per cui il movimento nazionale del periodo da ottobre a dicembre sarà pari a 350 milioni di euro. Il movimento totale per il 2012 potrà quindi raggiungere 1.100 milioni di euro.
Per il 2013, per effetto del moltiplicatore teorico sul gioco (pari al 22 per cento) dato dal minor prelievo, della nuova formula delle scommesse quartè e quintè che dovranno prevedere vincite di consolazione (dagli attuali 30 milioni è prevedibile raggiungere un movimento di 100-120 milioni), del recupero del gioco disperso per effetto delle complicanze prodotte dal "doppio totalizzatore" e per l’avvio di un’adeguata campagna pubblicitaria, si può ipotizzare un incremento medio della raccolta del 20 per cento, che si attesterebbe a 1.325 milioni di euro.
Negli anni successivi per effetto del riassetto del settore, del recupero di credibilità, di nuovi prodotti e della spinta commerciale dei concessionari e degli ippodromi fortemente pubblicizzati, si può prevedere un incremento medio della raccolta del 10 per cento annuo.
Sulla base delle ipotesi enunciate l’andamento annuale dal 2013 al 2017 della raccolta, della quota della Lega e delle imposte è quello rappresentato nella tabella A (dati in mln di euro).
2013 2014 2015 2016 2017
Movimento 1.325 1.457 1.602 1.762 1.938
Quota L.I.I. 166 182 200 220 242
Imposta unica 26.5 29 32 35 38.5
La tabella B riassume il "conto economico" complessivo del movimento ippico in conseguenza dell’approvazione della proposta di legge. Si può notare che l’equilibrio economico si raggiunge attorno ai 340 milioni di euro, a partire dal 2018, autofinanziati dal settore.
Tale bilanciamento tra entrate e uscite si ottiene grazie ad una importante opera di razionalizzazione delle spese del settore. In particolare:
1) i montepremi per le corse raggiungono il valore annuale di 176 milioni di euro ben inferiore ai 250 del 2004-5;
2) i 104 -117 milioni di euro destinati agli ippodromi sono ora destinati in parte alla ristrutturazione degli ippodromi. Infatti il rilancio dell’ippica non può prescindere dal rinnovo degli impianti principali per renderli più adeguati agli standard europei che vedono questi luoghi come centri di svago ed intrattenimento in contesti architettonici ed ambientali preziosi, finalizzato anche ad aumentare la frequentazione di pubblico compresi giovani e famiglie. Pertanto la voce "remunerazione degli ippodromi" comprende anche quanto attualmente presente nel cosiddetto "fondo investimenti" dell’ASSI.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
1. E’ istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata "Lega", associazione senza fini di lucro sottoposta all’indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 2.
Articolo 2
1. Entro il 31 luglio 2012 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti:
a) definisce lo schema dello statuto provvisorio della Lega, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di seguito denominata "AAMS"; il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente della Lega sino alla nomina del presidente definitivo secondo la procedura ed i criteri previsti dallo statuto definitivo;
b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l’iscrizione alla Lega per l’anno 2012; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell’associazione e per l’esecuzione delle attività della Lega;
c) definisce i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti alla Lega;
d) definisce lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega supportati da idonea documentazione a garanzia dell’effettiva realizzazione. all’effettiva attuazione degli investimenti previsti nel citato piano è subordinata la possibilità per le società di gestione di essere iscritte alla Lega a decorrere dal primo gennaio 2014;
e) definisce i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che devono possedere, nonchè le modalità di partecipazione consultiva alla Lega degli allenatori, dei guidatori, dei fantini e degli altri soggetti della filiera ippica;
f) definisce i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
g) definisce le regole per il funzionamento della giustizia sportiva prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.
Articolo 3
1. A decorrere dal primo gennaio 2013 l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) è soppressa. Le funzioni svolte dall’ASSI sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, che le esercita attraverso una apposita direzione generale.
Entro il 31 ottobre 2012 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di liquidazione dell’ASSI e del personale trasferito nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quello posto in mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni.
2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono poste a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c). A decorrere dal 1° gennaio 2013 lo stesso Ministero è responsabile della definizione e dell’aggiornamento:
a) dei regolamenti tecnici delle corse;
b) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
c) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;
d) dell’approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dalla Lega;
e) dei criteri per il controllo dell’antidoping;
f) dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina dei presidenti delle giurie;
g) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega e della vigilanza e controllo dell’operato, anche contabile, della stessa Lega;
h) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva assicurando l’esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;
i) dell’elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui assicura anche il controllo periodico;
l) della tenuta dei libri genealogici dell’ippica.
Articolo 4
1. Entro il 31 ottobre 2012 la Lega approva lo schema dello statuto definitivo per sottoporlo all’approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al parere dell’AAMS; lo statuto prevede che l'assemblea nomini un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal MIPAAF, uno designato da AAMS, uno scelto dai soci "proprietari di trotto", uno dai soci "proprietari di galoppo", uno dai soci "allevatori di trotto", uno dai soci "allevatori di galoppo", quattro scelti dai soci"società di gestione degli ippodromi" e un presidente con requisiti di elevata esperienza in istituzioni e organi dello stato e competenza nel settore dei giochi pubblici e dell'ippica che nel consiglio direttivo vi sia un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che il collegio dei revisori sia presieduto da un membro della Corte dei Conti. che l'Assemblea dei soci nomini il collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui Presidente sia designato dalla Corte dei Conti. Entro la data di insediamento del Consiglio Direttivo, le Associazioni di Categoria rappresentative di Allevatori Trotto e Galoppo, Proprietari Trotto e Galoppo, Allenatori Trotto e Galoppo, Fantini e Guidatori, provvederanno a nominare i loro rappresentanti nella Consulte Tecnica Trotto e Consulta Tecnica Galoppo, nel numero di otto componenti ciascuna. Le Consulte tecniche saranno sentite dal Consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare.
2.L’Assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del Presidente della Lega in via ordinaria due volte l’anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci."
3. La struttura organizzativa della Lega dovrà prevedere un Direttore Generale, responsabili delle funzioni organizzative marketing-comunicazione, amministrazione-finanza e controllo,sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I responsabili delle aree tecniche saranno tenuti a convocare con cadenza almeno bimestrale le Consulte Tecniche e avranno diritto di voto, oltre agli otto componenti designati dalla Associazioni, all'interno delle rispettive consulte Tecniche in caso di voti paritetici che ne impediscano le decisioni.
4. Entro il 31 dicembre 2012 la Lega costituisce tutti gli organi previsti dallo statuto, nomina i suoi rappresentanti legali, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013.
Articolo 5
1. A decorrere dal primo gennaio 2013 la Lega assicura:
a) la definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all’articolo 8;
c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra spese di funzionamento della Lega, spese funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, compreso il controllo antidoping, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
d) l’erogazione dei premi delle corse agli aventi diritto nonchè la remunerazione agli ippodromi;
e) il coordinamento e l’esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
g) l’esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;
h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f);
i) la regolare e tempestiva esecuzione dell’attività antidoping;
l) la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonchè la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
m) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l’ottimizzazione della raccolta delle scommesse.
Articolo 6
1. La Lega, con cadenza almeno annuale, trasmette all’AAMS e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la propria valutazione sull’andamento delle scommesse su base ippica e fornisce indicazioni su eventuali miglioramenti e variazioni da apportare alle stesse scommesse.
Articolo 7
1. La Lega non può ricorrere all’indebitamento con istituti finanziari o con fornitori di qualsiasi genere ed ha l’obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio.
Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:
a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell’anno successivo;
b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l’anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.
Articolo 8
1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:
a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega; la quota è versata mensilmente alla stessa Lega dall’AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l’AAMS risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l’AAMS entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispone l’aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;
c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;
d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al quattro per cento del prelievo erariale unico maturato nell’anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l’anno 2012, 140 milioni di euro per l’anno 2013, 130 milioni di euro per l’anno 2014, 100 milioni di euro per l’anno 2015, 70 milioni di euro per l’anno 2016, 50 milioni di euro per l’anno 2017; il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all’interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell’ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L’AAMS entro il 31 ottobre 2012 definisce, nell’ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonchè le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla Lega prioritariamente al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici e al sostegno del miglioramento delle razze indigene;
f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L’AAMS entro il 31 ottobre 2012 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.
Articolo 9
1. L’AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:
a) l’unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) l’adozione, a seguito dell’attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 ed il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata "payout", compreso tra il 74 ed il 76 per cento; l’invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quartè e Quintè, già gestite dal totalizzatore dell’ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell’ASSI pari al 50 per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l’adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l’applicazione di un’imposta unica e di un prelievo destinato all’ASSI pari, rispettivamente, all’1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua.
Articolo 10
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 281 le parole "e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse" sono soppresse;
b) al comma 282 le parole "e all'UNIRE" e "e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali." sono soppresse.
Articolo 11
1. Per l’anno 2012 il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato all’ASSI.
2. A decorrere dal primo gennaio 2013 le quote di prelievo destinate all’ASSI di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono destinate alla Lega.
3. A decorrere dal primo gennaio 2018 il contributo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) è soppresso