IL TAR DEL LAZIO ACCUSA ROMANO

QUEI SOLDI NON LI POTEVA TOCCARE

11 marzo 2012
Da www.gaet.it
Tar del Lazio accusa l’Ex Ministro Romano. Quei milioni dell’ippica previsti dalla legge 185 non doveva neppure sfiorarli. E invece l’ex Ministro forse per ignoranza oppure per altro, ha preso al volo 115 milioni spendendoli ancora non sappiamo dove. Ippica dunque parte lesa. Quel mezzo disastro dei 40 giorni di sciopero, perdita di soldi, morale, immagine e ... cavalli. Ci risarcisce?
Diamo atto all’avvocato Stefano Mattii di aver sostenuto una battaglia che tutti all’inizio e anche esperti del settore, davano per persa. Certo che la sentenza del Tar non significa riavere subito quei soldi. Ci saranno i soliti ricorsi . E' evidente che l’avvocato Stefano Matti e i vari ricorrenti abbiano sostenuto il compito che doveva essere di Assi. Invece su questo importante problema, Assi assente.

Riceviamo e pubblichiamo:

MESSAGGIO DI 11 PAGINE Magliano di Tenna, li 10/03/2012

Professor Claudio Varrone
Commissario governativo ASSI ex UNIRE
Via Cristoforo Colombo 283/a
Raccomandata 1 anticipata via fax 0651897652 - 00147 ROMA

Dr Francesco Ruffo
Segretario generale ASSI ex UNIRE
Via Cristoforo Colombo 283/a
Raccomandata 1 anticipata via fax 0651897654 - 00147 ROMA

ASSI ex UNIRE
Via Cristoforo Colombo 283/a
fax 0651897200 - 00147 ROMA

Ufficio legale di ASSI
Via Cristoforo Colombo 283/a
fax 0651897356 - 00147 ROMA

Professor Mario Monti
Ministro dell’economia e delle finanze
Palazzo delle Finanze
Via XX Settembre, 97
Raccomandata 1 antic. via fax 06.47614249 - 4743449 - 00187 Roma


Professor Mario Monti
c/o Presidenza del Consiglio
Piazza Colonna, 370
fax 06 69031114 - 6795807 - 00187 ROMA


Dr Mario Catania
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Via XX Settembre 20
Raccomandata 1 anticipata via fax 064873362 - 00187 Roma


OGGETTO: esecuzione ordinanza cautelare Tar Lazio in Roma n 890 dell’8.3.12

Scrivo in nome e per conto dei VENTICINQUE RICORRENTI e dell’interveniente URTUMA nel ricorso al Tar in Roma n 912/2012 RG, avente le seguenti CONCLUSIONI anche in cautelare:




A) - accertare l’obbligo di ASSI di provvedere in relazione a quanto dedotto sopra ………. e , per l’effetto, ordinargli di deliberare subito secondo LEGGE e REGOLAMENTO il suo BILANCIO DI PREVISIONE 2012………………..
B) - accertare l’obbligo di ASSI di provvedere in relazione a quanto dedotto sopra ………. e per l’effetto ordinargli di fare la gestione provvisoria per il 2012, stanziando, di mese in mese, un dodicesimo dello stanziamento previsto in uscita per il MONTE PREMI DELLE CORSE nell’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato ……..
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L’ordinanza cautelare in oggetto e che si allega statuisce:
“RITENUTO CHE GLI INTERESSI DEI RICORRENTI, TENUTO CONTO CHE L’AGENZIA HA SOSTENUTO NELL’ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CHE E’ IN CORSO LA GESTIONE PROVVISORIA AUTORIZZATA DAL MINISTRO VIGILANTE, SIANO SUSCETTIBILI DI TUTELA ATTRAVERSO L’IMMEDIATA FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL RICORSO, ……. FISSA PER LA TRATTAZIONE DI MERITO DEL RICORSO L’UDIENZA PUBBLICA DEL 20 GIUGNO 2012”

L’On.le Tribunale ha quindi preso atto che ASSI stà conducendo la GESTIONE PROVVISORIA 2012. Questa per suo Regolamento di Amministrazione e Contabilità - art 26 - è effettuata spendendo mensilmente sino a 1/12 dell’ “ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE REGOLARMENTE APPROVATO”. Siccome questo è stato APPROVATO dal MIPAF con sua del 23/01/2012 prot. uscita che si allega, le esigenze di BILANCIO 2012 di ASSI, rilevanti per applicare la LEGGE PRIMARIA dello Stato Italiano vigente – art 30-bis 4° comma L 2/2009 , V. POSTEA – dagli On.li Ministri in indirizzo, sono quelle del BILANCIO PREVENTIVO 2011 approvato dal MIPAF siccome condotto in GESTIONE PROVVISORIA 2012 da ASSI, financo AUTORIZZATA dal Ministero vigilante.
Nel BILANCIO PREVENTIVO 2011 approvato dal MIPAF di ASSI nelle poste in entrata è scritto:
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- € 159.409.166,00 per competenza ed € 167.580.635,00 per cassa, per la voce “Trasferimenti da parte dello stato”
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come prova la relativa pagina di BILANCIO che si allega.

Di tal chè gli On.li MINISTRI vorranno, anzi devono per LEGITTIMITA’ dell’azione amministrativa, prendere a base di riferimento tali somme, come quelle necessarie nel 2012, onde determinare il contributo statale ex L 2/2009, art 30 - bis comma 4°, in favore di ASSI pro montepremi delle corse dei cavalli, che ex D. Lgs. 449/1999 in Italia può organizzare solo ASSI e su cui solo lo STATO può accettare le scommesse ex c. 78 dell’art 3 L. n 662/1996.
Si invita codesta ASSI a confermare ai MINISTRI in indirizzo quanto sopra scritto, che è VERO, del suo BILANCIO PREVENTIVO 2011 oggetto di GESTIONE PROVVISORIA AUTORIZZATA dal MINISTRO VIGILANTE nel 2012, così come statuisce l’On.le Tribunale.
Ciò si esige in esecuzione cautelare dell’ordinanza de qua, perchè, se il Tar ha solo fissato nella camera di consiglio cautelare l’udienza di merito perchè, recita l’art 55 Cod. Amm.: “IL TAR IN SEDE CAUTELARE, SE RITIENE CHE LE ESIGENZE DEL RICORRENTE SIANO APPREZZABILI FAVOREVOLMENTE ……. FISSA LA DATA DI DISCUSSIONE DEL RICORSO NEL MERITO”, implicitamente ha delibato in cautelare che l’esigenza, sottesa all’attuazione della L 2/2009, art 30-bis, 4° comma, da parte degli On.li Ministri nel 2012, è di già tutelata col far loro prendere atto che pure per l’anno in corso lo strumento di programmazione valutando per quantificare il contributo statale 2012 per l’Ippica col loro DECRETO dell’art 30bis cennato, è per l’appunto il BILANCIO PREVENTIVO 2011, in particolare la SOMMA di € 159.409.166,00 che ASSI ha ricevuto pro montepremi nel 2011 ex L 2/2009, siccome ora ce l’ha in disponibilità finanziaria per LEGGE nel fare la GESTIONE AUTORIZZATA 2012 predetta!
In difetto sarà giocoforza ricorrere di nuovo all’On.le Tribunale per l’OTTEMPERANZA del comando cautelare implicito, testè esplicitato. E’ fatto salvo il risarcimento del danno nei confronti degli Agenti di ASSI, ove il DECRETO CONCERTATO degli On.li MINISTRI in indirizzo emanando a partire dal 31.3.12, non abbia come presupposto motivazionale quanto sopra scritto, ma il dato errato del capitolo “2290” del BADGET MIPAF 2012, che indicherebbe somma contributiva statale la quale è offesa alla dignità delle Famiglie che da decenni hanno retto l’IPPICA in Italia, il quale, in VERO, è solo il frutto dell’umano errore del Collega Avv Romano ex titolare del MIPAF, siccome è LAPALISSIANO che esso non ha alcuna attinenza col trasferimento statale ex L 2/2009, il cui articolo 30 bis dispone infatti che il contributo del 4° comma in favore di ASSI, come d’altronde del CONI, non è ricevuto dai MINISTERI vigilanti, non è sottocapitolo dei BADGET di questi, bensì deriva da quote ERARIALI che transitano direttamente dallo STATO, dalla sue CASSE in Ragioneria di Stato, ai due Enti sovvenzionati. Quindi le relative somme stanno fuori dal BILANCIO di PREVISIONE dello STATO approvato con la L 184/2011.
A comprova di ciò leggasi la LEGGE 2/2009, art 30-bis VIGENTE, che non per caso ha copertura finanziaria ex sè, giusta il I periodo del suo ultimo comma:
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Art. 30-bis Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonchè le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonchè all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.
Si attende cortese cenno di riscontro da ASSI entro giorni 7, altrimenti è giocoforza adire l’On.le Tribunale in Roma per l’OTTEMPERANZA dell’ordinanza allegata.

Allegati:
- copia ordinanza cautelare n 890/2012 del Tar Roma dell’8.3.12
- stralcio del BILANCIO PREVENTIVO 2012 di ASSI
- lettera del MIPAF 23/01/2012 di approvazione del BILANCIO PREVENTIVO 2012 ASSI
Avv Stefano Mattii

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