LA GRANDE BATTAGLIA DELL'AVVOCATO
MATTII IN TRIBUNALE, CONTINUA...
20 luglio 2012Vi invio l'istanza che ho fatto aa Ministro Finanze dr Grilli e Ministro Agricoltura dr Catania, x fax ed email, dopo la decisione dep. 12.7.12 del Tar Lazio in Roma nel ricorso n 4819/12, consultabile in "giustizia-amministrativa.it".
"ll Tar ha respinto l'istanza cautelare tesa ad ottenere l'ordine subitaneo ai Dicasteri di emettere il DECRETO quantificante il CONTRIBUTO per il Montepremi corse (che nel 2011 è stato di 129,7 milioni) e ad AAMS di comunicare al Tar le maggiori entrate dei giochi nel 2012, rispetto al 2008, su cui x detta legge c'è il trasferimento ad ASSI per MONTEPREMI e PROVVIDENZE ALLEVATORIE dello 0,7% , che sono 27,3 milioni, con i dati GIOCO 2011.
Il Tar ha ritenuto "INAMMISSIBILE" la domanda cautelare, perchè, a suo dire, vi osterebbe l'art 34 del Codice Amministrativo secondo cui "IN NESSUN CASO IL GIUDICE PUO' PRONUNCIARE CON RIFERIMENTO A POTERI AMMINISTRATIVI NON ANCORA ESERCITATI". Ma il ricorso al Tar non ha chiesto che il Tar forgiasse il DECRETO che il MEF ad oggi non ha emesso! Bensì che gli ORDINASSE di farlo subito (in cautelare), che è l' identica domanda fatta nel nel MERITO in ricorso.
Per questa domanda di MERITO il Tar ha fissato la decisione con sentenza per l'udienza del 3.10.12, la prima utile dopo trascorsi i termini di legge di 30 gg., dopo il termine di costituzioni dei MINISTERI.
Chiedo ai RICORRENTI del ricorso n 4819/12, di versare il loro contributo per le spese vive del ricorso, complessive di 1.100 diviso 121. Ad oggi ho ricevuto: 300 da SARA BRUNI anche per i firmatari del Trotto di Bologna, Ravenna e Ferrara, 200 dai i 21 dai firmatari del trotto della Sicilia e 10 da Razza Dormello Olgiata. Vorrano quindi provvedere i ricorrenti del trotto di AVERSA e NAPOLI, quelli del galoppo di ROMA-MILANO-PISA e quelli del Trotto di MONTEGIORGIO. I dati per il bonifico sono: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Civitanova Marche e Montecosaro, Filiale di P. di Montegiorgio - IBAN “IT 05 I 08491 69540 000070170351”
La presente è inviata anche ad altri 500 operatori ippici che ricevono questa MAIL, perchè, come riferitomi da diversi ricorrenti tra cui MINOPOLI SALVATORE, i 121 ricorrenti stanno facendo CAUSA che può tornar utile a tutti gli IPPICI, se vinta.
Sono dell'avviso di fare ricorso in Consiglio di Stato in CAUTELARE contro l'ordinanza in oggetto:
- perchè la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato (questa citata invano in ricorso), che qui allego, è per l'ammissibilità della tutela cautelare contro il silenzio inadempimento della p.A. e nel caso di specie trattasi di ciò, tant' è vero che l' ordinanza del Tar recita che la domanda in ricorso è "VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AD EMANARE UN PROVVEDIMENTO LA CUI ADOZIONE E' COMUNQUE DOVUTA";
- perchè non bisogna lasciar nulla di intentato sino a quando il Ministro dell'Economia dr Grilli non emette il DECRETO di finanziamento ex L 2/2009 pro MONTEPREMI corse cavalli e pro CONI.
Se qualcuno vuole tirarsi fuori dalla vicenda, vorrà scrivermi con un FAX allo 0734631460 e io non lo citerò in ricorso in Consiglio di Stato.
Il ragione di quanto scritto in ordinanza in questione, sopra riportato in GRASSETTO e SOTTOLINEATO, la tesi sempre sostenuta dal dr Catania, che la Legge in questione era superata dal Bilancio preventivo dello Stato 2012 in cui sarebbe stato definitivamente stabilito il finanziamento di 39,7 milioni per l'IPPICA nel 2012, perchè tal somma è prevista in bilancio previsionale MIPAF come impegno di spesa per finanziamento L 2/2009, non ha giuridico fondamento. Cioè, che sia così ora lo ha detto anche il Giudice e 7 giorni prima lo aveva scritto l'Avvocatura di Stato nella sua costituzione per conto di MEF e MIPAF!
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Il ricorso n 912/12 contro ASSI per l'omessa emanazione del BILANCIO, fatto da MORI ERMANNO + 25 c.to Assi è stato deciso con sentenza 6224/12 Tar Roma dep. 10/7 (anche questa in giustizia-amministrativ.it --> Tar Roma --> ric. 912/12) che ha dichiarato "L'OBBLIGO DELL'ASSI DI PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL 2012 E FISSA A TAL SCOPO IL TERMINE DI MESI TRE DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA CON RISERVA, IN CASO DI ULTERIORE INERZIA, DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA SU RICHIESTA DEI RICORRENTI UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE". Detta sentenza NON HA DECISO sulla parte della domanda. ESSENZIALE nella nostra ottica a febbraio '12, quando abbiamo fatto ricorso, cioè quella di fare in modo che nel BILANCIO PREVENTIVO 2012 FIGURASSE COME DA INTROITARE DA PARTE DI ASSI LE STESSE SOMME CHE HA AVUTO NEL 2011 DALLO STATO PER LA 2/2009. Infatti il Tar purtroppo non ha deciso su una parte della domanda che era ed è la seguente:
^^^^
........ Se consta che in materia ASSI svolge attività vincolata e comunque senza ulteriori margini di discrezionalità, Voglia l’On.le Tribunale pronunciare sulla pretesa dei RICORRENTI che sul punto è quella ad avere pronuncia giudiziale accertativa che, nel BILANCIO PREVENTIVO 2012 di ASSI gestito provvisoriamente, sono da considerarsi deliberate, mese per mese, un dodicesimo delle previsioni di BILANCIO DI PREVISIONE 2011 approvato, che, per quel che qui interessa, sono
IN ENTRATA:
- E 159.409.166,00 per competenza ed E 167.580.635,00 per cassa, per la voce “Trasferimenti da parte dello stato”
...............
^^^^
Il mancato giudizio sarebbe colmabile col ricorso in Consiglio di Stato, ma mi astengo dal farlo, se i ricorrenti non me lo chiedono, anche perchè il BILANCIO PREVISIONE 2012 di ASSI nel frattempo dovrebbe essere stato adottato dal Commissario dr Varrone. Chiedete informazioni. Comunque questa a mio avviso è questione di secondo piano rispetto a quella dell'ultimo ricorso per ottenere l'emanazione del DECRETO del MEF che quantifica il contributo pro Montepremi.
Rimane aperta la questione se far causa per RISARCIMENTO DANNI contro gli Agenti di ASSI, atteso che la predetta sentenza ha accertato cosa, d'altronde pacifica, cioè l'inadempimento di loro nel fare il BILANCIO PREVENTIVO '12 entro il 31.10.2011, per la qual cosa (RISARCIMENTO DANNI) CESARE MELI, che legge la presente, si era costituito ad ADIUVANDUM in ricorso per sostenerlo e per coltivare tale prospettiva risarcitoria, ovviamente per tutta l'IPPICA."
Cordiali saluti
Avv Stefano Mattii
"ll Tar ha respinto l'istanza cautelare tesa ad ottenere l'ordine subitaneo ai Dicasteri di emettere il DECRETO quantificante il CONTRIBUTO per il Montepremi corse (che nel 2011 è stato di 129,7 milioni) e ad AAMS di comunicare al Tar le maggiori entrate dei giochi nel 2012, rispetto al 2008, su cui x detta legge c'è il trasferimento ad ASSI per MONTEPREMI e PROVVIDENZE ALLEVATORIE dello 0,7% , che sono 27,3 milioni, con i dati GIOCO 2011.
Il Tar ha ritenuto "INAMMISSIBILE" la domanda cautelare, perchè, a suo dire, vi osterebbe l'art 34 del Codice Amministrativo secondo cui "IN NESSUN CASO IL GIUDICE PUO' PRONUNCIARE CON RIFERIMENTO A POTERI AMMINISTRATIVI NON ANCORA ESERCITATI". Ma il ricorso al Tar non ha chiesto che il Tar forgiasse il DECRETO che il MEF ad oggi non ha emesso! Bensì che gli ORDINASSE di farlo subito (in cautelare), che è l' identica domanda fatta nel nel MERITO in ricorso.
Per questa domanda di MERITO il Tar ha fissato la decisione con sentenza per l'udienza del 3.10.12, la prima utile dopo trascorsi i termini di legge di 30 gg., dopo il termine di costituzioni dei MINISTERI.
Chiedo ai RICORRENTI del ricorso n 4819/12, di versare il loro contributo per le spese vive del ricorso, complessive di 1.100 diviso 121. Ad oggi ho ricevuto: 300 da SARA BRUNI anche per i firmatari del Trotto di Bologna, Ravenna e Ferrara, 200 dai i 21 dai firmatari del trotto della Sicilia e 10 da Razza Dormello Olgiata. Vorrano quindi provvedere i ricorrenti del trotto di AVERSA e NAPOLI, quelli del galoppo di ROMA-MILANO-PISA e quelli del Trotto di MONTEGIORGIO. I dati per il bonifico sono: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Civitanova Marche e Montecosaro, Filiale di P. di Montegiorgio - IBAN “IT 05 I 08491 69540 000070170351”
La presente è inviata anche ad altri 500 operatori ippici che ricevono questa MAIL, perchè, come riferitomi da diversi ricorrenti tra cui MINOPOLI SALVATORE, i 121 ricorrenti stanno facendo CAUSA che può tornar utile a tutti gli IPPICI, se vinta.
Sono dell'avviso di fare ricorso in Consiglio di Stato in CAUTELARE contro l'ordinanza in oggetto:
- perchè la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato (questa citata invano in ricorso), che qui allego, è per l'ammissibilità della tutela cautelare contro il silenzio inadempimento della p.A. e nel caso di specie trattasi di ciò, tant' è vero che l' ordinanza del Tar recita che la domanda in ricorso è "VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AD EMANARE UN PROVVEDIMENTO LA CUI ADOZIONE E' COMUNQUE DOVUTA";
- perchè non bisogna lasciar nulla di intentato sino a quando il Ministro dell'Economia dr Grilli non emette il DECRETO di finanziamento ex L 2/2009 pro MONTEPREMI corse cavalli e pro CONI.
Se qualcuno vuole tirarsi fuori dalla vicenda, vorrà scrivermi con un FAX allo 0734631460 e io non lo citerò in ricorso in Consiglio di Stato.
Il ragione di quanto scritto in ordinanza in questione, sopra riportato in GRASSETTO e SOTTOLINEATO, la tesi sempre sostenuta dal dr Catania, che la Legge in questione era superata dal Bilancio preventivo dello Stato 2012 in cui sarebbe stato definitivamente stabilito il finanziamento di 39,7 milioni per l'IPPICA nel 2012, perchè tal somma è prevista in bilancio previsionale MIPAF come impegno di spesa per finanziamento L 2/2009, non ha giuridico fondamento. Cioè, che sia così ora lo ha detto anche il Giudice e 7 giorni prima lo aveva scritto l'Avvocatura di Stato nella sua costituzione per conto di MEF e MIPAF!
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Il ricorso n 912/12 contro ASSI per l'omessa emanazione del BILANCIO, fatto da MORI ERMANNO + 25 c.to Assi è stato deciso con sentenza 6224/12 Tar Roma dep. 10/7 (anche questa in giustizia-amministrativ.it --> Tar Roma --> ric. 912/12) che ha dichiarato "L'OBBLIGO DELL'ASSI DI PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL 2012 E FISSA A TAL SCOPO IL TERMINE DI MESI TRE DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA CON RISERVA, IN CASO DI ULTERIORE INERZIA, DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA SU RICHIESTA DEI RICORRENTI UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE PER PROVVEDERE". Detta sentenza NON HA DECISO sulla parte della domanda. ESSENZIALE nella nostra ottica a febbraio '12, quando abbiamo fatto ricorso, cioè quella di fare in modo che nel BILANCIO PREVENTIVO 2012 FIGURASSE COME DA INTROITARE DA PARTE DI ASSI LE STESSE SOMME CHE HA AVUTO NEL 2011 DALLO STATO PER LA 2/2009. Infatti il Tar purtroppo non ha deciso su una parte della domanda che era ed è la seguente:
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........ Se consta che in materia ASSI svolge attività vincolata e comunque senza ulteriori margini di discrezionalità, Voglia l’On.le Tribunale pronunciare sulla pretesa dei RICORRENTI che sul punto è quella ad avere pronuncia giudiziale accertativa che, nel BILANCIO PREVENTIVO 2012 di ASSI gestito provvisoriamente, sono da considerarsi deliberate, mese per mese, un dodicesimo delle previsioni di BILANCIO DI PREVISIONE 2011 approvato, che, per quel che qui interessa, sono
IN ENTRATA:
- E 159.409.166,00 per competenza ed E 167.580.635,00 per cassa, per la voce “Trasferimenti da parte dello stato”
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Il mancato giudizio sarebbe colmabile col ricorso in Consiglio di Stato, ma mi astengo dal farlo, se i ricorrenti non me lo chiedono, anche perchè il BILANCIO PREVISIONE 2012 di ASSI nel frattempo dovrebbe essere stato adottato dal Commissario dr Varrone. Chiedete informazioni. Comunque questa a mio avviso è questione di secondo piano rispetto a quella dell'ultimo ricorso per ottenere l'emanazione del DECRETO del MEF che quantifica il contributo pro Montepremi.
Rimane aperta la questione se far causa per RISARCIMENTO DANNI contro gli Agenti di ASSI, atteso che la predetta sentenza ha accertato cosa, d'altronde pacifica, cioè l'inadempimento di loro nel fare il BILANCIO PREVENTIVO '12 entro il 31.10.2011, per la qual cosa (RISARCIMENTO DANNI) CESARE MELI, che legge la presente, si era costituito ad ADIUVANDUM in ricorso per sostenerlo e per coltivare tale prospettiva risarcitoria, ovviamente per tutta l'IPPICA."
Cordiali saluti
Avv Stefano Mattii