VACCARI SPIEGA IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE DA ASSI A MIPAAF
21 dicembre 2012Su www.gaet.it l'importante documento che Vaccari, rappresentante MIPAAF, mette a disposizione dell'avvocato Mattii per la divulgazione a tutta l'ippica italiana
Vale la pena di prenderne conoscenza, eccolo:
Riceviamo e pubblichiamo:
(Art. 23 quater)
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli
enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
493 of 536
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati
dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse
finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI
dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in
capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta
comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma,
ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni
dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto
Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del
presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4,
Vale la pena di prenderne conoscenza, eccolo:
Riceviamo e pubblichiamo:
(Art. 23 quater)
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli
enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
493 of 536
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati
dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse
finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI
dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in
capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta
comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma,
ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni
dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto
Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del
presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4,